Abstract La Corte di cassazione ha ribadito alcuni principi in materia di cessione d’azienda in frode ai titolari di crediti tributari, stabilendo che la responsabilità solidale tra cedente e cessionario normativamente prevista ha natura principale e paritetica e che ai fini della determinazione del termine decadenziale per l’accertamento dei redditi in capo alla società cessionaria occorre fare riferimento agli obblighi dichiarativi della cedente, perché la responsabilità della prima dipende dalla sussistenza del debito della seconda. *** La vicenda dedotta in giudizio La Corte di cassazione si è pronunciata su un ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia in tema di responsabilità solidale per debiti tributari derivanti da una cessione d’azienda. Il caso oggetto della sentenza n. 12713 del 13 maggio 2025 trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società a responsabilità limitata che, nel 2007, aveva effettuato considerevoli movimentazioni bancarie per le quali non era stata in grado di fornire adeguate motivazioni. Conseguentemente, l’Ufficio aveva proceduto ad accertare in capo alla contribuente un maggior reddito di impresa. Il provvedimento impositivo non era stato impugnato entro i termini di legge e, successivamente, la società era stata dichiarata fallita. Successivamente, l’Agenzia aveva verificato che la società accertata aveva cessato l’attività a partire da settembre 2007. Circa un mese prima della cessazione dell’attività, tuttavia, un socio della società cessata aveva costituito un’altra s.r.l., che aveva proseguito l’attività dell’entità estinta. Per tale ragione, l’Ufficio aveva ritenuto sussistente una cessione d’azienda tra le due società in presenza delle condizioni di cui all’art. 14, c. 4, D.Lgs. n. 472/1997 e, di conseguenza, aveva emesso un nuovo avviso di accertamento nei confronti della società neocostituita (qualificata come cessionaria dell’azienda), ritenuta responsabile solidalmente per le maggiori imposte e relativi accessori già accertati nei confronti della s.r.l. estinta. La cessionaria, pertanto, aveva impugnato l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Udine, che aveva rigettato il ricorso. Viceversa, il giudice del gravame aveva accolto l’appello proposto avverso la pronuncia di primo grado, ribaltandone il decisum e annullando l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle entrate ha presentato ricorso per cassazione avverso la statuizione della CTR Friuli-Venezia Giulia, sollevando tre motivi di contestazione. Il primo motivo riguarda la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, c. 3, d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 57, c. 3, del d.P.R. n. 633/1972 in combinato disposto con l’art. 14, c. 4, D. Lgs. n. 472/1997. Secondo la ricorrente, il giudice a quo ha erroneamente ritenuto necessaria la notifica dell’avviso di accertamento originariamente emesso nei confronti della società cedente e della preventiva escussione della medesima vertendosi, nel caso di specie, in un’ipotesi di solidarietà non sussidiaria, bensì paritetica ai sensi dell’art. 14, c. 4, D. Lgs. n. 472/1997. Col secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dei medesimi articoli sopra richiamati, con riferimento alla ritenuta irrilevanza della consapevolezza dell’esistenza della società cessionaria al momento della notifica dell’originario atto impositivo nei confronti della cedente. Secondo Parte erariale, infatti, tale notifica non è necessaria ai fini della validità dell’atto emesso nei confronti della cessionaria. La decisione della Suprema Corte La Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria ritenendo i motivi proposti strettamente connessi e fondati. Più in dettaglio, i Giudici di legittimità hanno osservato che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società ritenuta cessionaria d’azienda si fonda sulla ritenuta sussistenza di un’ipotesi di solidarietà tra cedente e cessionario prevista dall’art. 14, c. 4, D. Lgs. n. 472/1997, basata sul presupposto che la cessione d’azienda sia stata attuata in frode dei creditori titolari di crediti tributari e che abbia natura principale e non sussidiaria, a differenza di quanto accade per le ipotesi di cessione ‘lecita’. La norma distingue, infatti, due diverse ipotesi di solidarietà, a seconda che la cessione sia avvenuta in frode ai crediti tributari o meno. Nel primo caso, i primi due commi prevedono la responsabilità solidale del cessionario, fermo restando il beneficio della preventiva escussione nei confronti del cedente e nei limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda. Nel secondo caso, tuttavia, tali limitazioni non possono trovare applicazione, vertendosi in un’ipotesi di cessione fraudolenta effettuata in danno dei soggetti titolari di crediti tributari. In tal caso, la solidarietà non può che essere di tipo diretto e paritetico, non sussistendo pertanto in capo all’Ufficio alcun obbligo di provvedere alla notifica, nei confronti della cessionaria, del provvedimento già notificato alla cedente. Analogamente, non opera il meccanismo del beneficium excussionis, per cui l’Erario avrebbe dovuto procedere al recupero delle somme dovute prima nei confronti del cedente e solo in via sussidiaria nei confronti del cessionario. Il terzo ed ultimo motivo di ricorso ha, invece, ad oggetto la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione alla decadenza dell’Ufficio dal potere di emettere l’avviso di accertamento integrativo impugnato. La Cassazione ha condiviso le doglianze di Parte erariale, ritenendo fondato anche tale motivo. A parere dell’Ufficio (e dei Giudici di legittimità), infatti, il termine da prendere in considerazione ai fini dell’accertamento è quello quinquennale, sussistendo un’ipotesi di omessa dichiarazione da parte del cedente, debitore principale. L’obbligo del cessionario è infatti considerato accessorio rispetto a quello del cedente: i termini di accertamento dipendono dalla posizione del debitore principale, dovendo pertanto tener conto della dichiarazione di quest’ultimo (dichiarazione, nel caso in oggetto, omessa, con la conseguente operatività del termine di accertamento più lungo normativamente previsto). F.N.