IVA sul noleggio delle auto di cortesia, la CGT-II Lombardia riconosce la detrazione integrale

27 Febbraio 2024

Esclusi i limiti alla detraibilità fissati dall’art. 19-bis 1, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 relativamente all’IVA afferente ai canoni di noleggio delle auto di cortesia corrisposti da società operante nel settore della compravendita e dei servizi di assistenza post-vendita di veicoli. Secondo la Corte lombarda, infatti, il servizio di noleggio delle courtesy cars costituisce “oggetto dell’attività propria dell’impresa” ed è necessario non solo per assicurare la corretta esecuzione dell’attività di riparazione e manutenzione dei veicoli, ma anche per fidelizzare il cliente e conferire maggiore visibilità al marchio.

Il caso

La sentenza n. 3765 del 20 dicembre 2023 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha riconosciuto la detrazione in misura integrale dell’IVA relativa ai canoni di noleggio delle auto di cortesia corrisposti da una società per azioni operativa nel settore della compravendita e dei servizi di assistenza post-vendita di veicoli nuovi e usati. Il servizio di noleggio delle c.d. courtesy cars, secondo la Corte, costituisce “oggetto dell’attività propria dell’impresa”, pertanto non operano, con riferimento allo stesso, i limiti alla detraibilità fissati dall’art. 19-bis 1, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA).

Il giudizio, del valore di circa 350mila euro, traeva origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2016, con cui veniva contestata alla società contribuente l’illegittima detrazione dell’IVA afferente ai predetti canoni oltre il limite del 40% contemplato dal citato art. 19-bis 1. Secondo l’Ufficio, infatti, le vetture destinate al servizio di auto di cortesia non sarebbero state utilizzate in via esclusiva nell’esercizio dell’attività d’impresa, non essendo individuabile il nesso funzionale tra i contratti di noleggio e la compravendita di veicoli.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglieva parzialmente il ricorso della società, dichiarando l’illegittimità della ripresa erariale relativa all’IVA sui canoni di noleggio delle auto di cortesia.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di prime cure, lamentando il difetto di motivazione (erronea, carente e inconferente) e la violazione e falsa applicazione dell’art. 19-bis 1, co. 1, lett. c), del Decreto IVA. Rilevava l’Ufficio che l’acclarata strumentalità dei costi sostenuti per i veicoli destinati al servizio di courtesy car non fosse sufficiente, di per sé, a legittimare la detrazione integrale dell’IVA corrisposta in relazione ai canoni di noleggio degli stessi.

La contribuente, viceversa, impostava la propria difesa sulla piena riconducibilità del servizio di noleggio delle auto di cortesia all’attività propria dell’impresa, “posto che – anche in ragione del brand che la stessa rappresenta – il servizio di concessione di courtesy car deve considerarsi non solo pienamente ricompreso nell’attività di assistenza post-vendita espletata dalla Società, ma necessario affinché l’attività di riparazione e manutenzione dei veicoli possa essere eseguita secondo gli standard dettati dal livello dei servizi offerti”.

La decisione

Il Collegio ha rigettato il ricorso in appello di parte erariale, valorizzando le difese della contribuente e soffermandosi, altresì, su profili peculiari della dottrina di marketing volti allo studio delle dinamiche di fidelizzazione del cliente e di maggiore visibilità del marchio.

L’art. 19-bis 1, co. 1, lett. c) del d.P.R. n. 633/1972, come anticipato, prevede un limite quantitativo alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto per determinate categorie di beni e servizi come, nel caso di specie, l’acquisto di autovetture e i relativi costi.

Tuttavia la disposizione in esame contempla una deroga. La regola ora esaminata, infatti, non opera “in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio”. La norma, pertanto, àncora la detrazione al concetto di “attività propria”, da intendersi come attività “effettivamente, normalmente, abitualmente” svolta per il conseguimento del fine economico dell’impresa come contenuto nell’atto costitutivo, oltre all’ulteriore attività accessoria e strumentale a quella ora richiamata.

In tal senso, rilevano i Giudici, è a dir poco riduttivo sostenere che la società appellata svolga attività di vendita e riparazione auto, ove si consideri (“anche in ragione del band che la stessa rappresenta”) che il servizio di concessione di courtesy cars non solo è del tutto riferibile all’assistenza post-vendita espletata, ma è altresì necessario per assicurare la corretta esecuzione dell’attività di riparazione e manutenzione dei veicoli, tanto più che dal sito internet della società si ricava che il servizio di noleggio a pagamento delle vetture in oggetto è previsto “per tutta la durata dell’intervento in assistenza”. Nessun dubbio, pertanto, circa l’afferenza di tale servizio all’attività propria dell’impresa e in merito al fatto che la norma deve, in ogni caso, essere calata nelle concrete e specifiche realtà aziendali.

In quest’ottica, il Collegio si sofferma sui consolidati principi di marketing secondo cui “le imprese sono sempre alla ricerca di sinergie operative che si producono laddove vi sia una complementarità delle diverse aree di attività e servizi [...] ed è pertanto importante poter promuovere uno sviluppo coerente con le possibilità di integrazione delle diverse aree di attività e servizi offerti”, altresì facendo perno sulla comunicazione con il cliente. In tale cornice è evidente che, per una concessionaria di un marchio di autoveicoli di alto livello, il servizio di fornitura di auto di cortesia rappresenta un mezzo per fidelizzare il cliente e per ottenere una maggiore visibilità del marchio stesso, promuovendolo e pubblicizzandolo.

Da tutto ciò consegue che i veicoli in questione presentano pacificamente i requisiti di esclusività, essenzialità e strumentalità all’attività d’impresa normativamente previsti, permettendo l’espletamento dei servizi di assistenza post-vendita: “un determinato bene è da considerarsi come utilizzato in via esclusivamente strumentale da una certa impresa se ed in quanto lo stesso rappresenta il mezzo necessario senza il quale il fine produttivo o commerciale perseguito da quell’impresa non potrebbe essere raggiunto”.

F.N.

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