Per le Sezioni Unite non occorre contestualità tra procura alle liti e ricorso

23 Gennaio 2024

Con la recente Sentenza n. 3 depositata il 19 gennaio 2024 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che nel procedimento in cassazione non occorre contestualità tra procura alle liti e ricorso. A tal proposito hanno fissato il seguente principio di diritto: in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.

Il caso

Il sig. F.B. ha proposto opposizione alla cartella di pagamento notificatagli da Riscossione Sicilia S.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento innanzi al Tribunale che ha dichiarato la stessa cartella priva di efficacia giuridica.

Riscossione Sicilia ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi tra cui l’omessa pronuncia del Tribunale sull’eccezione di inammissibilità dell’opposizione ex art. 112 c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla proposizione di detta eccezione, la natura tardiva dell’opposizione con conseguente violazione dell’art. 617 c.p.c., la violazione degli artt. 3 della Legge 241/1990 e 13 DPR n. 6092/1973 per avere il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi erroneamente ritenuto la cartella priva di motivazione. Il contribuente intimato non si è costituito nel giudizio di cassazione.

Si è costituita in giudizio, a seguito dello scioglimento e dell’estinzione di Riscossione Sicilia Spa, Agenzia Entrate-Riscossione, subentrando a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell’originaria ricorrente.

Con ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023 la Terza Sezione della Suprema Corte, con riferimento alla procura conferita da Riscossione Sicilia all’Avv. S.C. ha constatato come la stessa sia stata rilasciata in Palermo in data 28/7/2021 mentre il ricorso introduttivo risulta redatto in Agrigento in data 29/9/2021. Manca perciò non solo la contestualità temporale ma anche una connessione spaziale tra i due atti. Con lo stesso provvedimento è stata perciò assegnata la causa alle Sezioni Unite in ragione della questione di massima di particolare importanza e oggetto di contrasto giurisprudenziale in ordine alla validità della procura speciale conferita dalla ricorrente.

La decisione

La Sezione rimettente ha dato conto dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene invalida la procura alle liti conferita per il ricorso per cassazione in cui la sottoscrizione della parte non sia autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dello stesso ricorso. Tale orientamento si fonda sulla tesi secondo cui l’art. 83, comma 3, c.p.c. autorizza il legale a certificare l’autografia del soggetto che sottoscrive la procura speciale alle liti alle sole condizioni e ai soli limiti indicati dalla norma. Di conseguenza, la procura speciale non può essere un atto a sé stante e dev’essere necessariamente posta “in calce o a margine” di uno degli atti elencati. A conforto si richiama la normativa emanata in conseguenza all’emergenza sanitaria da covid-19 con la quale il legislatore ha derogato espressamente alla regola della contestualità temporale e spaziale dell'autenticazione della sottoscrizione della procura alle liti ex art. 83 cit. Con la stessa norma si è precisato in modo significativo che la procura si considera apposta in calce, ex art. 83 c.p.c., se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della Giustizia.

Secondo l'orientamento contrario, il requisito della specialità della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c. non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione del ricorso. Ciò in quanto anche se la procura venisse redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore al ricorso, sarebbe possibile desumerne la specialità dalla sua congiunzione rispetto al ricorso e dalla conseguente notifica insieme a quest'ultimo. A tal proposito è stato rilevato come la ratio dell'art. 83 c.p.c. risieda nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte, per cui è comunque valida la procura rilasciata successivamente all'atto da impugnare e prima della notificazione del ricorso, purché la procura sia conferita per impugnare una determinata sentenza e il mezzo di impugnazione cui la stessa si riferisca sia il ricorso per cassazione.

Per le Sezioni Unite il contrasto giurisprudenziale dev'essere risolto nel senso di dare continuità a tale ultimo orientamento, rilevando come la stessa ordinanza interlocutoria sia incline a reputare valida la procura non contestuale al ricorso, purché anteriore alla sua redazione. Sullo specifico punto le SSUU richiamano la centralità del diritto di difesa, valorizzato anche in sede comunitaria, al fine di evitare eccessi di formalismo e quindi restrizioni del diritto della parte all'accesso al tribunale sulla base di criteri ragionevoli e proporzionali.

Di rilievo è anche la considerazione secondo cui il potere-dovere che la disciplina generale dell'art. 83 c.p.c. attribuisce al difensore investe la (sola) certificazione della sottoscrizione autografa della procura da parte dell'assistito in ciò risolvendosi l'oggetto e il perimetro del potere certificatorio che non sussiste su un oggetto diverso e ulteriore.

Di conseguenza, ai fini del valido conferimento della procura alle liti – anche – per il giudizio di legittimità non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione dell'atto, non essendo richiesta a pena di nullità la dimostrazione della volontà della parte di fare proprio il contenuto del ricorso nel momento della sua formazione o ex post.

Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.

Si tratta di una pronuncia da accogliere con favore, anche in ragione delle numerose difficoltà pratiche connesse alla necessità di rendere contestuale il conferimento dell'incarico, l'autenticazione della sottoscrizione della parte e il ricorso. Di particolare interesse risultano anche le precisazioni in ordine alla delimitazione del potere di autenticazione dell'avvocato.

F.D.D.

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