Non può essere “di comodo” una società in presenza di ragioni burocratiche

15 Gennaio 2024

Secondo la Corte di cassazione, la sussistenza di ragioni burocratiche connesse allo svolgimento dell'attività da parte di una società immobiliare, quali l'ottenimento di permessi a costruire e la formalizzazione del contratto di appalto, integra i fatti oggettivi che hanno determinato il ritardo nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, di carattere straordinario e indipendenti dalla volontà del contribuente. Di talché tali ragioni possono essere utilizzate quale prova contraria in relazione alla disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica. Lo prevede l'Ordinanza n. 35816 depositata il 22 dicembre 2023.

Il caso

La società Rosselli S.r.l. a causa della perdita riportata ha presentato all'Agenzia delle Entrate un'unica istanza (cumulativa) con cui ha chiesto la disapplicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 Legge 724/1994 per l'anno 2011 e della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all'art. 2, comma 36 decies del D.L. n. 138/2011 relativamente all'anno di imposta 2012.

A tale istanza cumulativa ha fatto seguito il provvedimento del Direttore Regionale delle Entrate che ha respinto la richiesta in quanto ritenuta inammissibile nella forma di unica istanza presentata dalla società, in luogo di due istanze separate, e comunque non fondata nel merito. Il provvedimento dell'AdE è stato impugnato innanzi alla competente CTP di Torino con plurimi motivi di ricorso. Alla base dell'impugnazione vi era la considerazione secondo cui la fattispecie in esame non potesse rientrare nell'ambito di applicazione delle società di comodo e delle società in perdita sistematica in quanto lo svolgimento dell'attività imprenditoriale (ristrutturazioni di edifici a destinazione residenziale) era stata ritardata da ragioni burocratiche e amministrative legate ai profili urbanistici, tra cui l'ottenimento dei permessi a costruire e la formalizzazione dei contratti di appalto necessari. L'Agenzia delle Entrate ha resistito ritenendo non impugnabile il provvedimento di diniego dell'istanza, non rientrando tra quelli previsti dall'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992. L'Ufficio ha altresì sostenuto l'infondatezza nel merito delle ragioni prospettate dalla società ricorrente, ribadendo la necessità nella specie di due separate istanze: una relativa alla disciplina delle società non operative e l'altra in relazione alla disciplina delle società in perdita sistematica.

Il ricorso è stato accolto dalla CTP con una decisione che è stata confermata in sede di gravame. Secondo la CTR la presentazione di un'unica istanza non era di per sé causa di inammissibilità ma l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto invitare la società a riprodurre due istanze separate in sostituzione dell'istanza cumulativa presentata. I giudici di appello hanno quindi sostenuto l'autonoma impugnabilità del provvedimento di diniego e la fondatezza nel merito delle ragioni di Rosselli S.r.l. ritenendo perciò non potersi applicare la disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica in quanto lo svolgimento dell'attività imprenditoriale era stato ritardato da ragioni burocratiche e amministrative legate a profili urbanistici.

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR innanzi alla Suprema Corte con ricorso fondato su cinque motivi. Per quanto rileva in questa sede, la ricorrente ha censurato la sentenza di appello per un error in procedendo, per avere la CTR erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso proposto avverso l'atto di diniego, atto che non contiene alcuna manifestazione di pretesa impositiva ed è privo di efficacia vincolate. Con separato motivo ha denunziato la violazione di legge per avere la CTR ritenuto integrati gli estremi delle “oggettive situazioni” che avevano reso impossibile il conseguimento dei ricavi, omettendo qualsiasi accertamento circa l'imputabilità del ritardo nello svolgimento dell'iniziativa imprenditoriale. La società è rimasta intimata.

La decisione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate omettendo la pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione della società intimata.

Con riferimento alla possibilità di impugnare il provvedimento di diniego in ordine alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica, la Cassazione ha ribadito come l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. Ciò in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.)[1].

Di conseguenza, il contribuente ha facoltà di impugnare il Diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione delle norme antielusive ex art. 37bis del DPR n. 600/1973 trattandosi di provvedimento che anche se non espressamente menzionato nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, con lo stesso l'Amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente – anche se con efficacia non vincolante – il proprio convincimento in ordine ad un rapporto tributario[2].

In ordine alla possibilità di ritenere integrati nella specie gli estremi delle “oggettive situazioni” che avevano reso impossibile il conseguimento dei ricavi per la società, la Suprema Corte ha ribadito come la possibilità per il contribuente di presentare un'istanza di interpello per la disapplicazione delle disposizione antielusive (sia relativamente alla disciplina delle società non operative, sia alla disciplina delle società in perdita sistematica) postuli la presenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il raggiungimento del volume minimo di ricavi[3]. Tale prova contraria, del resto, è conforme al principio di proporzionalità richiamato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea[4], secondo cui può ritenersi idonea all'attività di prevenzione delle pratiche abusive una normativa che si fondi sull'esame di elementi oggettivi e verificabili per stabilire se un'operazione consista in una costruzione di puro artificio ai soli fini fiscali, in cui il contribuente sia messo nelle condizioni di dimostrare eventuali ragioni commerciali che giustificano detta operazione.

Da tale considerazione la Suprema Corte ha già precisato che la prova contraria da parte del contribuente deve risolversi nell'offerta di elementi consistenti in situazioni oggettive di carattere straordinario, indipendenti dalla volontà del contribuente e che rendano impossibile conseguire il reddito presunto avuto riguardo alle effettive condizioni di mercato[5], facendo desumere l'erroneità del test di operatività.

Nel caso di specie, la CTR in maniera sintetica ha accertato la sussistenza di tali elementi, offrendo una motivazione che raggiunge il minimo costituzionale ex art. 111 Cost. ed è in linea con gli anzidetti principi.

La sentenza in esame è di particolare interesse in quanto ribadisce i confini delle oggettive situazioni che, in materia di società di comodo, consentono la disapplicazione della relativa disciplina, precisando altresì i principi alla base dell'individuazione degli atti tributari impugnabili. Degna di nota è anche la pronuncia della CTR secondo cui l'Amministrazione Finanziaria, in ossequio al principio di collaborazione e di buona fede fissato dall'art. 10 dello Statuto del contribuente, avrebbe dovuto nella specie informare il contribuente circa la necessità di ripresentare due separate istanze in luogo dell'istanza cumulativa di disapplicazione della disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica.

F.D.D.


[1]    Cass. n. 2634/2023; n. 11481/2022 e n. 2144/2020.

[2]    Cass. n. 1230/2020; n. 3775/2018 e n. 17010/2012.

[3]    Cass. n. 9852/2018.

[4]    CGUE Sentenza 13 marzo 2007, Causa C-254/04.

[5]    Cass. n. 36365/2021; n. 4019/2019 e n. 16204/2018.

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