La relata di notifica deve illustrare le ricerche per l’accertamento dell’irreperibilità del contribuente

18 Luglio 2022

Abstract

In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1 del DPR n. 600/1973 in luogo di quelle ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, indicando con chiarezza nella relata l’effettivo compimento di tali ricerche. Lo stabilisce la Cassazione con l'ordinanza n. 21522 depositata il 7 luglio 2022.

Il caso

Il contribuente A.P. ha ricevuto la notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, successivo alla ricezione di due avvisi di accertamento notificati per irreperibilità c.d. “assoluta” ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/1973.

Il preavviso di iscrizione è stato impugnato innanzi alla competente CTP di Latina, rilevando come nella specie non ricorressero i presupposti per ritenere sussistente un'ipotesi di irreperibilità “assoluta” ma “relativa”, con la conseguenza che il procedimento notificatorio degli avvisi di accertamento avrebbe dovuto eseguirsi ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Il Giudice di primo grado e successivamente la CTR del Lazio hanno accolto le ragioni del contribuente, concordando con la tesi secondo cui la notifica degli atti impositivi avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., posto che sarebbe ravvisabile nella specie un'ipotesi di irreperibilità relativa.

Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di ricorso mentre è rimasto intimato il contribuente A.P.

Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del DPR n. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistente nella specie un'ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, in luogo dell'irreperibilità assoluta, ritenendo perciò applicabile l'art. 140 c.p.c.

Con separato motivo, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. per non aver la CTR considerato il giudicato (esterno) formatosi in ordine alle corrette comunicazioni effettuate dall'ente impositore relativamente agli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio e ai connessi giudizi.

La decisione

Con la decisione in commento la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, senza condanna alle spese essendo rimasto il contribuente A.P. intimato. L'ordinanza dei Giudici di legittimità si rivela di particolare interesse con riferimento al contenuto della relata predisposta dal messo notificatore (o dall'ufficiale giudiziario), ponendosi nel solco di un orientamento consolidato della Corte.

La Suprema Corte ha ritenuto infatti inammissibile e comunque infondato il primo motivo di ricorso, secondo cui la CTR avesse errato nell’escludere fede privilegiata al contenuto della relata di notifica dal quale emergeva che il ricorrente fosse irreperibile presso l'unico domicilio fiscale risultante all'anagrafe.

Spiega la Corte al riguardo che, in tema di notificazione degli atti impositivi, “il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1 lett. e) del DPR 600/1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c. devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale”[1].

Secondo la Cassazione quindi prima di procedere alla notifica l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore devono effettuare presso il Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche finalizzate ad accertare la sussistenza dei requisiti per la tipologia del procedimento notificatorio da utilizzarsi, in modo da appurare che il mancato rinvenimento del destinatario sia dipeso da un caso di irreperibilità assoluta ovvero irreperibilità relativa. Del compimento di tale attività si deve altresì fornire evidenza nella relata, che non può limitarsi ad indicarne soltanto l'esito[2].

In questo senso, diventa perciò necessario specificare nella relata le ragioni dell'assenza del contribuente, così come è necessario che la stessa attesti le ricerche in concreto eseguite volte a verificare, rispetto alla residenza indicata dal contribuente, se lo stesso si sia reso o meno assolutamente irreperibile.

Nel caso di specie, la relata di notifica non conteneva indicazioni riferibili alle ricerche effettuate dall’Ufficio, ma si limitava soltanto ad indicarne l’esito. Pertanto, il motivo formulato dall’Agenzia delle Entrate non risultava meritevole di accoglimento. Ciò tenendo conto tra l'altro, che la valutazione della CTR, secondo cui il contribuente effettivamente risiedeva presso l'indirizzo corrispondente al domicilio fiscale, è rimessa al (solo) giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità. Da ultimo, la Cassazione ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo contenuto nel ricorso per Cassazione, precisando come lo stesso disveli in realtà un vizio di omessa pronunzia sull'eccezione di giudicato esterno, non avendo recato il motivo – come avrebbe dovuto riportare – univoco riferimento alla nullità della decisione impugnata conseguente alla relativa omissione.

F.D.D.


[1]    Cass. n. 6765 dell'8.3.2019.

[2]    Cass. n. 19958 del 27.7.2018.

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