La partecipazione senza contestazioni del contribuente alla verifica fiscale equivale ad accettazione delle operazioni di controllo

17 Maggio 2022

Abstract

Con la Sentenza 11 maggio 2022 n. 14889 la Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di partecipazione del contribuente alle verifiche tributarie. Al riguardo, aderendo ad un precedente orientamento, ha confermato il principio secondo cui la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni, pur in mancanza di un’approvazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l’onere di formulare immediatamente il proprio dissenso.

Il caso

La società V. S.r.l. in liquidazione è stata sottoposta ad una verifica fiscale per l’anno di imposta 2007 all’esito della quale, tra l’altro, venivano rideterminati i ricavi avendo riscontrato l’Ufficio l’applicazione di una percentuale sul costo del venduto maggiore di quella risultante dalla contabilità. È seguita l’emissione di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

Dalla sentenza inoltre emerge come il PVC redatto all’esito dell’attività di controllo riporti l’indicazione secondo cui il legale rappresentante ha partecipato attivamente alla determinazione del campione rappresentativo delle merci – ai fini della ricostruzione induttiva dei ricavi – senza muovere contestazioni.

V. S.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento con diversi motivi, tra cui quello relativo alla infondatezza della ricostruzione reddituale operata dai verificatori. La CTP adita ha tuttavia respinto il ricorso.

V. ha quindi proposto ricorso in appello con un procedimento che si è concluso con l’accoglimento parziale del gravame. Secondo la CTR, l’Ufficio aveva provveduto alla determinazione della percentuale di ricarico senza individuare un campione di merci effettivamente rappresentativo e con modalità non comprensibili. 

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione affidato a plurimi motivi. Con il primo motivo, in particolare, ha rilevato la violazione di legge in relazione agli artt. 2700[1] e 2730[2] c.c. e dell’art. 10 della Legge n. 212/2000, evidenziando che non avendo la società contestato, in sede di accesso, le modalità con le quali l’Amministrazione finanziaria ha proceduto alla determinazione della percentuale di ricarico, sottoscrivendo il verbale finale, non sarebbe più consentito alla società contribuente di porre in discussione dette modalità, anche per il carattere confessorio delle dichiarazioni rese e per la valenza probatoria del processo verbale di constatazione.

In secondo luogo, l’Ufficio ha rilevato l’omessa considerazione di fatti decisivi del giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per l’avere la CTR omesso di considerare le circostanze fattuali su cui si era basato l’accertamento, in quanto avvenute in contraddittorio tra le parti e quindi non sarebbero da porre in discussione.

La decisione

La Suprema Corte con la sentenza in commento ha accolto il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate disponendo il rinvio del procedimento ad altra sezione della CTR.

Al riguardo, la Cassazione ha riconosciuto la fondatezza delle considerazioni dell’Ufficio richiamando la giurisprudenza della stessa Corte, secondo cui: “la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni (nella specie, in ordine alla rappresentatività del campione di prodotti posti a base del calcolo della percentuale di ricarico), pur nella mancanza di un’approvazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l’onere di formulare immediatamente il proprio dissenso” (Cass. N. 15851 del 29/7/2016 e Cass. N. 1286 del 26/01/2004).

La Corte di cassazione precisa comunque che la partecipazione del contribuente deve essere effettiva, nel senso di un’attiva collaborazione con i verificatori, in modo che sia lo stesso contribuente a fornire le indicazioni utili ai fini dell’accertamento. Diversamente, la semplice assistenza silente e non collaborativa non potrà mai considerarsi quale accettazione delle operazioni e dei relativi risultati.

Avendo appurato pertanto che, nel caso di specie, il legale rappresentante della società ha partecipato attivamente alla determinazione del campione rappresentativo delle merci, senza alcuna contestazione e/o dissenso finale, può ritenersi sussistente un’accettazione delle operazioni stesse e dei relativi risultati.

La decisione in commento presenta delle criticità in ordine alla violazione del diritto di difesa del contribuente che abbia partecipato alla verifica senza l’assistenza di un consulente. In tal caso, come sembra accaduto in quello di specie, appare eccessivamente penalizzante la conclusione di negare la possibilità di far valere tutte le proprie ragioni in sede processuale con contestuale compressione dei propri diritti. Ciò anche in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, che impone al giudice un esame sostanziale dell'atto tributario e di verificare se esso sia fondato nel merito anche solo in misura parziale.

F.D.D.D.


[1] Art. 2700 c.c. (Efficacia dell'atto pubblico): “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.

[2] Art. 2730 c.c. (La confessione): “La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale”.

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