L’inutilizzabilità dei dati nel procedimento tributario è correlata alla violazione dei diritti costituzionali e delle garanzie previste dalla disciplina dell’accertamento

5 Aprile 2022

Abstract

Con l’Ordinanza 30 marzo 2022, n. 10175, la Suprema Corte torna ad occuparsi della possibilità di utilizzare i dati illegittimamente acquisiti da parte della Guardia di Finanza. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui il procedimento tributario è autonomo rispetto a quello penale per cui anche i dati illegittimamente acquisiti possono essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria se non sussiste una violazione dei diritti costituzionali e delle disposizioni di cui all’art. 33 del DPR 600/1973 e all’art. 52 del DPR n. 633/1972.

Il caso

La Guardia di Finanza ha eseguito, nell’ambito di un’indagine penale, una perquisizione presso i locali di un’associazione sportiva dilettantistica – la EIDOS ASD in liquidazione – pur in difetto della prescritta autorizzazione del Pubblico Ministero. Nel corso della stessa perquisizione sono stati acquisiti dati utilizzati successivamente dall’Agenzia delle Entrate per sostenere la natura commerciale dell’ente. Veniva attribuita, nello specifico, natura reddituale alle quote associative e ai ricavi provenienti dall’attività di vendita di prodotti da bar, trattandosi di un’attività commerciale non funzionalmente connessa agli scopi statutari dell’ASD. Ciò con conseguente emissione di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA per l’anno di imposta 2004.

L’ASD ha impugnato l’avviso di accertamento affidando le proprie ragioni all’illegittimità dell’atto impositivo per l’inutilizzabilità dei dati acquisiti dalla GdF. La CTP competente accoglieva il ricorso, decisione che veniva confermata in sede di appello dalla CTR per le Marche. Secondo i giudici di secondo grado, la constatazione circa la natura commerciale dell’ente scaturiva da un accesso illegittimo presso i suoi locali “e se è vero che nell’ordinamento tributario non esiste un principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, è anche vero che sono inutilizzabili le prove acquisite nel corso di una perquisizione illegale in quanto non autorizzata dal Pubblico Ministero”.

Ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato ad un solo motivo. Si deduce in particolare la violazione di legge relativa agli artt. 33 del DPR 600/1973, 52 del DPR n. 633/1972 e 148 del TUIR in quanto non sarebbe necessaria l’autorizzazione del P.M. per accedere ai locali che non costituiscono domicilio del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione, con l’Ordinanza in commento, ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso dell’Ufficio, con conseguente cassazione della decisione di secondo grado e rinvio del procedimento ad altra sezione della CTR per le Marche.

In proposito, la Suprema Corte ha rilevato l’autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario per cui gli elementi raccolti dalla GdF senza il rispetto delle garanzie previste dal procedimento penale sono comunque utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale.

In tale ultimo procedimento rileva come debbano essere rispettate le (sole) disposizioni di cui agli artt. 33 del DPR 600/1973 e 52 del DPR n. 633/1972, salvi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti di rango costituzionale.

A parere della Suprema Corte la CTR non si sarebbe conformata ai predetti principi, dovendo i giudici di merito limitarsi ad appurare il rispetto delle garanzie difensive previste nel procedimento di accertamento fiscale. Ciò posto che non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti comporta di per sé l’inutilizzabilità degli stessi, salva l’ipotesi in cui venga messa in discussione la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione. Nel caso di specie, quindi, l’accesso presso la sede dell’associazione sportiva, non costituendo violazione di domicilio o violazione della libertà personale, non determina l’inutilizzabilità delle prove così raccolte.

La pronuncia in commento si riporta nel solco della più recente giurisprudenza della Cassazione in tema di utilizzabilità dei dati acquisiti nel corso del procedimento di accertamento tributario (Cass. n. 5105/2020 e 13711/2018). Negli arresti citati la Suprema Corte ha sottolineato come manchi, nell’attuale ordinamento tributario, una specifica previsione normativa che faccia discendere, dalle irritualità compiute nella verifica fiscale, l’inutilizzabilità degli elementi raccolti ai fini dell’accertamento. Tuttavia, sotto tale profilo, desta qualche perplessità l’impossibilità di applicare l’art. 191 c.p.p.[1] nei procedimenti di accertamento tributario, stante l’espresso rinvio alle disposizioni del c.p.p. disposto dall’art. 70 del DPR n. 600/1973[2].

E’ infine da osservare come la soluzione adottata dai giudici di legittimità non consente di identificare i limiti che devono circoscrivere l’attività di controllo fiscale, rendendo pressoché sempre utilizzabili gli elementi comunque acquisiti dai verificatori.

F.D.D.D.


[1] La norma, rubricata “prove illegittimamente acquisite” recita:“le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento”.

[2] E’ ivi prescritto che “per  quanto non  è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n.4. e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 898, e successive integrazioni”.

2024 - Morri Rossetti

cross