Illegittimo l’accertamento motivato per relationem notificato all’ex socio della società a ristretta base partecipativa

7 Marzo 2022

Abstract

Con l’ordinanza n. 4239, emessa il 10 febbraio 2022, la Corte di Cassazione ha sancito l’illegittimità di un accertamento notificato al socio receduto dalla s.r.l. a ristretta compagine sociale, motivato perrelationem con altro atto impositivo notificato soltanto alla società. Non essendo più in corso il vincolo sociale, il contribuente non avrebbe avuto accesso alle informazioni relative all’ente e alle contestazioni mosse a questo dall’Ufficio.

Il caso

Il presupposto della controversia risolta dalla Suprema Corte con la sentenza in commento è costituito dall’avvenuta notifica ad una s.r.l. di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006. In quell’anno la società presentava un’evidente base partecipativa ristretta. Il contribuente protagonista della vicenda che ci occupa deteneva, infatti, una partecipazione pari al 50% del capitale sociale. Nondimeno, quando l’accertamento veniva notificato alla società, costui aveva già receduto dalla compagine societaria. L’accertamento diveniva definitivo.

In via successiva, sulla base dei rilievi mossi alla s.r.l., l’Agenzia notificava al contribuente un ulteriore avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione i redditi derivanti dalla presunta distribuzione di utili non dichiarati dalla società, secondo il noto schema di accertamento sintetico ex art. 38 dPR 600/1973 nei confronti del socio della società di capitali a ristretta base societaria.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente. In particolare contestava il deficit motivazionale di quest’ultimo, posto che esso richiamava per relationem, senza allegarlo,l’avviso di accertamento notificato alla società, imputando per trasparenza all’ex socio i maggiori redditi accertati in capo alla s.r.l. Il contribuente eccepiva che, essendo intervenuta la notifica nei soli confronti della s.r.l. quando egli era già fuoriuscito dalla compagine societaria, non aveva conosciuto gli esiti di quella verifica. Parimenti, non aveva potuto neanche difendersi rispetto alla contestazione dei maggiori redditi che, sulla base dell’accertamento presuntivo, venivano ora imputati direttamente a lui.

Dopo l’esito favorevole del giudizio di primo grado, le ragioni del contribuente venivano ritenute non meritevoli di accoglimento dalla Commissione tributaria regionale (“CTR”)della Lombardia. Quest’ultima aveva infatti ritenuto irrilevante la mancata conoscenza dell’accertamento svolto nei confronti della società per un anno d’imposta nel quale il contribuente partecipava ancora alla compagine sociale. La CTR aveva così deciso adagiandosi sul consolidato orientamento della Cassazione per cui nei casi di accertamento di un maggior imponibile in capo alla s.r.l. a ristretta base sociale “l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, anche se solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi“ (cfr., ex plurimis,Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. 18/02/2020, n. 3980).In estrema sintesi, tale orientamento della Cassazione preserva la legittimità dell’accertamento motivato per relationem notificato al socio, prefigurando in capo a quest’ultimo un onere informativo che deve essere assolto autonomamente, in quanto egli è titolare di facoltà giuridicamente tutelate dagli artt. 2261 e 2320 c.c. (per quanto riguarda le società di persone) e dall’art. 2467 c.c. (valido per le società di capitali).

Avverso la predetta sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione.

La pronuncia

I giudici di legittimità, investiti della questione, ritengono che l’orientamento giurisprudenziale che aveva fondato la decisione della CTR non possa applicarsi al caso concreto. Ciò in ragione del fatto che il socio receduto non può avere accesso ai documenti sociali. E’ quindi esclusa la conoscibilità dei motivi dell’accertamento svolto nei confronti della società. La Corte, infatti, ritiene che sia irragionevole che, nel termine di 60gg dalla notifica dell’atto impositivo, l’ex socio possa strutturare un ricorso predisponendo difese verso gli esiti dell’accertamento prodromico svolto a carico della società che si ripercuotono sulla sua posizione personale, quando egli non abbia più un diritto giuridicamente tutelato ad accedere ai documenti sociali.

Sulla scorta di tali condivisibili considerazioni, la Cassazione accoglie il ricorso del contribuente dichiarando l’illegittimità dell’accertamento svolto nei suoi confronti.

L’ordinanza in commento si presta ad un’approfondita analisi sotto diversi profili. In primo luogo, giova sottolineare che l’orientamento consolidato della Cassazione – per cui l’accertamento verso il socio della s.r.l. a ristretta base partecipativa possa essere motivato per relationem con quello svolto a carico della società – benché non applicato nel caso che ci occupa, è in linea con i principi espressi dalla c.d. sentenza “Glencore[1]. Tale celebre arresto dei giudici europei, infatti, non prescrive in assoluto un onere di allegazione degli atti dell’accertamento prodromico svolti nei confronti dei terzi all’atto impositivo consequenziale di cui è destinatario il contribuente. Al contrario, la Corte di Giustizia nella sentenza citata si limita a prescrivere la concreta possibilità di accesso ai fascicoli riguardanti altri soggetti (es. i fornitori), quando l’accertamento svolto nei confronti di essi si ripercuote sulla posizione del contribuente. Invero, la prescrizione di cui all’art. 2467, c. 2, c.c. per cui “i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione” appare in linea con il principio di conoscibilità degli atti dell’accertamento prodromico che la giurisprudenza europea intende tutelare. Nondimeno, è evidente che quando tale possibilità concreta viene meno per qualunque motivo – come il recesso del socio – è l’Amministrazione a doversi assumere l’onere informativo nei confronti del contribuente.

Si segnala, infine, la stretta continuità delle considerazioni espresse nell’ordinanza in commento con il contenuto della recente sentenza Cass. civ., sez. V, n. 2224/2021. In quella sede, infatti, con richiamo a diversi precedenti ed in funzione di tutela delle concrete possibilità informative del contribuente, è stato chiarito che “nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili il fatto noto, che sorregge la distribuzione degli utili extracontabili, non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Tali principi sono stati completati precisandosi che la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria”.

A.P.


[1] Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 16 ottobre 2019, a definizione della causa C-189/18.

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