Non necessaria la preventiva notifica dell’atto presupposto nei confronti del legale rappresentante di ente non profit ai fini della sua responsabilità solidale

28 Febbraio 2022

Abstract

Secondo la Suprema Corte, affinché possa configurarsi la responsabilità solidale del legale rappresentante di un ente non profit risulta irrilevante che lo stesso, in quanto coobbligato, sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo. Ciò in quanto il suo diritto di difesa è inequivocabilmente garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all’atto della riscossione anche quelli presupposti notificati all’ente. Questo è quanto stabilito con la Sentenza 1° febbraio 2022 n. 2953.

Il caso

Il Concessionario del servizio di riscossione notificava al legale rappresentante dell’Associazione non profit “CLF”, quale coobbligato in solido, una cartella di pagamento recante la richiesta di pagamento di euro 348.657,78 emessa a seguito di quattro avvisi di accertamento originariamente notificati nei confronti della (sola) Associazione “C.L.F.”. Gli atti di accertamento erano divenuti definitivi per mancata impugnazione.

La responsabilità solidale del legale rappresentante si fonda sull’art. 38 del c.c., secondo cui: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.

Il legale rappresentante proponeva ricorso innanzi alla competente CTP avverso l’atto della riscossione rilevando, tra l’altro, la mancata notifica preventiva degli avvisi di accertamento, notificati alla sola associazione. Il Giudice adito decideva per l’accoglimento del ricorso.

Seguiva l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate e del Concessionario, secondo cui non era necessaria la notifica preventiva degli atti impositivi in quanto comunque conoscibili al contribuente. Il gravame si concludeva con l’accoglimento del ricorso in appello da parte della CTR, che quindi riformava la decisione di primo grado.

Il legale rappresentante proponeva ricorso per Cassazione affidato a plurimi motivi. Con il primo rilevava la violazione di legge della sentenza di appello, per aver erroneamente ritenuto che l’atto presupposto della cartella di pagamento non dovesse essere notificato anche al coobbligato in solido, essendo sufficiente – a parere della CTR – la notifica alla sola Associazione. Con separato motivo, sosteneva la violazione di legge per difetto di motivazione della cartella di pagamento emessa nei confronti del legale rappresentante, non essendo specificati i profili di responsabilità solidale del ricorrente e le circostanze univoche ai fini dell’atto presupposto, pur questo non allegato.

Con ulteriore motivo, per quanto interessa ai fini del presente commento, il ricorrente rilevava l’errata motivazione della decisione impugnata per la mancanza di prova da parte dell’Ufficio dell’attività gestoria del legale rappresentante, circostanza questa ritenuta rilevante per poter configurare nella specie una responsabilità solidale.

La decisione

La Suprema Corte con la decisione in commento delinea i profili della responsabilità solidale tributaria del legale rappresentante di un’associazione non profit, rigettando il ricorso proposto dal ricorrente con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, secondo la Cassazione non è meritevole di accoglimento la tesi del legale rappresentante secondo cui l’atto presupposto alla cartella di pagamento debba essere notificato anche nei confronti del coobbligato in solido. La cartella esattoriale è legittimamente notificata al rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo atto impositivo a detto rappresentante, potendo quest’ultimo contestare comunque la pretesa originaria[1]. Ne consegue che è irrilevante che il coobbligato sia rimasto estraneo agli atti di accertamento finalizzati alla formazione del ruolo, in quanto il suo diritto di difesa è inequivocabilmente garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all’atto notificato anche quelli presupposti.

Quanto alla carenza di prova dell’attività gestoria, che sarebbe rilevante secondo la tesi prospettata dal ricorrente ai fini della sussistenza della responsabilità solidale, la Cassazione ha precisato che “la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari dell’associazione si ricollega non solo all’effettiva ingerenza esercitata nell’attività gestoria dell’ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi accertare in concreto se il rappresentante (…) abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso andare immune da corresponsabilità”. In questo senso, il rappresentante legale non può andare esente da responsabilità adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell’ente. Quand’anche non si sia ingerito nell’attività dell’ente, egli “resta condebitore nei confronti del fisco, a meno che non dimostri di aver assolto agli adempimenti tributari”.

F.D.D.D.


[1] Sul punto ha richiamato la Sentenza Cass. 24 luglio 2019 n. 19982.

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