Il diritto di detrazione dell’IVA è riconosciuto in funzione della destinazione dei beni e servizi acquistati e può essere esercitato indipendentemente da un criterio di redditività economica

17 Gennaio 2022

Abstract

La Corte di Giustizia UE Sez. n. 7 con la Sentenza 25/11/2021 n. 961 (a definizione della causa C-334/20) ha stabilito che l’esercizio del diritto di detrazione IVA è riconosciuto in funzione della destinazione dei beni e servizi acquistati, valutata in ottica prospettica. Inoltre, secondo il Giudice unionale, il principio di neutralità dell’IVA implica che la detrazione possa essere esercitata indipendentemente dall’economicità del risultato, valutato in considerazione dei ricavi generati e costi sostenuti. Ne consegue che la detrazione è correlata al corrispettivo effettivamente pagato e prescinde dal valore di mercato dei beni e servizi acquistati.

Il caso

La società Amper Metal Kft, con sede in Ungheria e attiva nel settore degli impianti elettrici, ha avviato un contenzioso con l’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane a seguito del diniego, da parte di quest’ultima, del diritto di detrazione dell’IVA assolta a monte per l’acquisto di servizi pubblicitari.

Nel corso del 2014, in particolare, la società ungherese ha concluso con la società Sziget-Reclàm un contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi pubblicitari consistenti nell’applicazione di adesivi, recanti l’insegna di Amper Metal, su automobili partecipanti a gare automobilistiche in Ungheria. Amper Metal ha pagato i rispettivi servizi versando il corrispettivo pattuito oltre IVA, ed esercitando il diritto di detrazione della medesima imposta.

L’amministrazione fiscale ungherese ha ritenuto non legittima tale detrazione, posto che le spese relative ai servizi pubblicitari non costituirebbero un costo connesso ad operazioni soggette ad imposta, generatrici di ricavi per la Amper Metal. Inoltre, la stessa amministrazione finanziaria ha corroborato la propria decisione sostenendo che i servizi pubblicitari sarebbero troppo onerosi in ragione del costo sostenuto, e che comunque la particolare clientela della società – rappresentata da cartiere, laminatoi, e società industriali – non sarebbe rimasta influenzata da adesivi applicati su automobili da corsa.

Amper Metal ha impugnato l’atto impositivo rilevando come il diritto di detrazione IVA, ai sensi della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 possa essere esercitato anche se la spesa sostenuta dal soggetto passivo non sia stata ragionevole, né economicamente redditizia. In altri termini, la conseguenza che la mancanza di valore pubblicitario dei servizi resi non incide sull’esercizio di tale diritto.

Il giudice adito ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le connesse questioni pregiudiziali, riconducibili all’interpretazione dell’art. 168, lettera a) della Direttiva 2006/112/CE[1]. In particolare, il giudice del rinvio chiede se la suddetta disciplina possa essere interpretata nel senso che un soggetto passivo non possa detrarre l’IVA assolta a monte per servizi pubblicitari in ragione del fatto che il costo fatturato sarebbe eccessivo rispetto al valore di riferimento definito dall’amministrazione finanziaria nazionale, e del fatto che i suddetti servizi non avrebbero comportato un aumento di fatturato per il soggetto passivo[2].

La pronuncia

La Corte, in via preliminare, precisa come il diritto di detrazione costituisca parte integrante del meccanismo dell’IVA e, più in generale, non possa essere assoggettato a delle limitazioni. Il sistema dell’IVA garantisce la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle stesse, purché tali attività siano soggette all’IVA. In tal modo, il soggetto passivo è autorizzato a detrarre l’IVA dovuta o versata al momento dell’acquisto di beni e servizi, quando questi siano impiegati ai fini delle sue operazioni soggette all’imposta.

Con riferimento alla questione relativa al carattere eccessivo del prezzo fatturato per i servizi resi al soggetto passivo, il Giudice unionale ha rilevato che il diritto di detrazione, previsto dall’art. 168 cit., presuppone a monte un’operazione che sia soggetta ad IVA. Allo stesso modo, la prestazione di servizi costituisce un’operazione imponibile quando tra il prestatore e il beneficiario siano scambiate prestazioni reciproche, ovvero l’esecuzione della prestazione e il pagamento del corrispettivo. Ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, ovvero quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente.

Di conseguenza, il fatto che un’operazione economica avvenga ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato, risulta irrilevante ai fini del nesso esistente tra la prestazione del servizio e il versamento del corrispettivo. In questo senso, spiega la Corte, il diritto di detrazione è esercitato per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni a monte con riferimento al corrispettivo versato o da versare, ovvero del corrispettivo stabilito dalle parti, risultando irrilevante il valore di mercato o il valore di riferimento determinato dall’amministrazione finanziaria.

In merito alla questione relativa alla mancanza di un incremento del fatturato, la Corte di Giustizia UE evidenzia come nessuna disposizione della Direttiva IVA subordini l’esercizio del diritto di detrazione ad un aumento del fatturato del soggetto passivo, né – più in generale – ad un criterio di redditività economica dell’operazione a monte.

Ciò che rileva, affinché il diritto di detrazione sia riconosciuto al soggetto passivo, è che le spese compiute per gli acquisti facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle (sentenze del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C 132/16 e del 16 settembre 2020, Mitteldeutsche Harstein-Industrie, C 528/19).

Ne deriva, conclude la Corte, che l’esistenza del diritto di detrazione è determinato in funzione delle operazioni a valle alle quali le operazioni a monte sono destinate. In questo senso, “la sussistenza di un nesso diretto e immediato presuppone che il costo delle prestazioni a monte sia incorporato rispettivamente nel prezzo di operazioni specifiche a valle o nel prezzo dei beni o servizi forniti dal soggetto passivo nel contesto delle sue attività economiche”.

Spetterà quindi al Giudice del rinvio valutare, in ragione del contenuto oggettivo dei servizi pubblicitari di cui trattasi, se questi ultimi presentino un nesso immediato e diretto con un’operazione effettuata a valle del soggetto passivo o, in mancanza, nel contesto complessivo delle attività economiche di Amper Metal.

F.D.D.D.


[1] Ai sensi dell’art. 168, lettera a) della Direttiva 2006/112/CE “Nella misura in cui i beni e si servizi sono impiegati ai fini di su operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

  1. L’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo; (…)”.

[2] Altra norma di riferimento, con riferimento al diritto di detrazione, è l’art. 176 della Direttiva IVA, secondo cui: “Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce le spese non danno diritto a detrazione dell’IVA. In ogni caso, saranno escluse dal diritto di detrazione le spese non aventi un carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza”.

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