Valida la cartella di pagamento non preceduta dall’avviso bonario, emessa a seguito di controllo automatizzato per omessa presentazione della dichiarazione IVA

10 Gennaio 2022

Abstract

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 19 ottobre 2021 n. 28773, ha confermato l’orientamento ormai consolidato secondo cui deve ritenersi legittima la Cartella di pagamento derivante da controllo c.d. “automatizzato” ex art. 54-bis DPR 633/1972 conseguente all’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, nel caso in cui non sia preceduta dalla preventiva comunicazione di irregolarità (c.d. “avviso bonario”).

Il caso

La Sentenza della Suprema Corte 19 ottobre 2021 n. 28773 affronta la questione relativa alla legittimità della Cartella di pagamento emessa nei confronti di una società immobiliare, a seguito di un controllo c.d. “automatizzato” ex art. 54-bis del DPR 633/1972, per l’omessa presentazione della Dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2006. La cartella, nel caso in esame, non è stata preceduta dall’invio della preventiva comunicazione di irregolarità.

La società ha impugnato la cartella innanzi alla competente CTP di Napoli lamentando, tra l’altro, la mancata preventiva notifica dell’avviso bonario, l’omessa instaurazione di un contraddittorio preventivo con l’Amministrazione finanziaria e l’effettiva sussistenza nel caso di specie del diritto alla detrazione IVA. Il relativo giudizio si è concluso con l’accoglimento del ricorso. Nel successivo grado di merito la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha riformato la sentenza di prime cure previo accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. La CTR ha ritenuto legittima la cartella di pagamento rilevando:

a) la formazione del giudicato interno per mancata riproposizione del motivo di ricorso con il quale si deduceva la violazione dell’articolo 6, comma 5 della L. 212/2000[1] (c.d. “statuto dei contribuenti”) relativamente alla notifica della cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione di irregolarità e

b) la perdita del diritto di detrazione dell’IVA versata in quanto non esposta nella dichiarazione annuale per mancata presentazione. Al riguardo, la CTR ha ritenuto comunque sussistente il diritto al rimborso dell’imposta versata nel caso in cui tale richiesta venisse formulata entro i termini di prescrizione e sempre che il credito IVA fosse sussistente.

La società contribuente, di conseguenza, ha impugnato la decisione resa dalla CTR dinanzi al Giudice di legittimità chiedendo la cassazione della sentenza. Con il proprio ricorso ha rilevato, in sintesi, l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui riteneva che la mancata presentazione della dichiarazione annuale determinasse la perdita del diritto di detrazione dell’IVA, nonostante la effettiva sussistenza del credito. Con separato motivo ha sostenuto la violazione delle norme di cui agli artt. 6 comma 5 della L. 212/2000 e 54-bis del DPR 633/1972 non potendosi svolgere nel caso di specie un controllo c.d. “automatizzato” con conseguente emissione di una cartella di pagamento senza la preventiva comunicazione di irregolarità. Diversamente, era necessario – ai fini del disconoscimento di un credito IVA – un ordinario atto di rettifica. La ricorrente ha sostenuto altresì, la necessità di un contraddittorio preventivo con l’amministrazione finanziaria e l’errata motivazione della decisione impugnata, non potendosi ritenere sussistente alcun giudicato interno nel caso di specie, caso caratterizzato da diritto di detrazione IVA effettivamente esistente.

La pronuncia

La Suprema Corte con la decisione in commento aderisce all’orientamento formatosi con la sentenza delle SS.UU. 8 settembre 2016 n. 17758, in forza del quale è da considerarsi legittima la cartella di pagamento notificata al contribuente a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, sulla base di un’attività di controllo formale e non sostanziale da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Viene, infatti, riportato il principio di diritto secondo il quale “in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633/1973, artt. 54-bis e 60, fatta salva nel successivo giudizio di impugnazione della cartella l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che  la deduzione di imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.

Sulla scorta di quanto precede, la S.C. nel caso di specie ritiene non fondato il motivo di ricorso relativo alla necessità di una preventiva notifica dell’avviso bonario.

La Corte di cassazione, inoltre, richiamando precedenti pronunciamenti di legittimità (tra cui Cass. 33344/2019), precisa come sia da escludersi la necessità della comunicazione preventiva di iscrizione a ruolo nei casi in cui la pretesa derivi dal mancato versamento di somme che sono state regolarmente esposte in dichiarazione ovvero nei casi di difformità tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto effettivamente versato in ragione dell’intervenuta detrazione del credito IVA. Viceversa, si manifesta tale necessità nel caso in cui venissero rilevati errori nella dichiarazione (tra le altre: Cass. 3154 del 17.02.2015).

Rileva, in ogni caso, la medesima Corte, come il mancato invio della comunicazione dell’esito della liquidazione automatizzata prevista dagli artt. 36-bis c. 3 del DPR 600/1973 (per quanto concerne le imposte dirette) e 54-bis, c.3, DPR 633/1972 (per l’IVA) – e quindi del c.d. “avviso bonario” – costituisce una violazione non sanzionata con la nullità, trattandosi al più di mera irregolarità.

Con riferimento, da ultimo, all’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto dall’articolo 6, comma 5 della L. 212/2000, sopra menzionato, di cui la società deduce in giudizio la violazione, la Corte ne definisce i confini applicativi osservando come tale supposto obbligo viga, solo “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” e dunque non necessariamente in tutti i casi coperti dalla norma in cui viene disposto un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione senza margini di tipo interpretativo. Nel motivare la predetta posizione, la S.C. rileva che “(…) se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso”.

Infine, la Sentenza in commento accoglie il motivo di ricorso proposto dalla società contribuente, avente ad oggetto l’effettiva sussistenza del diritto di detrazione. Ciò avendo riconosciuto come la società abbia fatto valere in giudizio il suo diritto sostanziale alla detrazione dell’IVA anche in assenza della formale presentazione della dichiarazione annuale. La causa è stata dunque rimessa al giudice del rinvio affinché si pronunci con riguardo all’effettiva sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione.

A.C.


[1] A norma del quale “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”.

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