La richiesta di oscuramento dei dati personali può essere accolta soltanto a seguito di un’apposita istanza che riporti motivi legittimi

18 Ottobre 2021

Abstract

Con la sentenza depositata il 10 agosto 2021 n. 22561, la Suprema Corte si è pronunciata sull’istanza di oscuramento dei dati personali formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 rilevando come la stessa non possa essere accolta se non risultino specificati i motivi legittimi della richiesta. Con l’occasione la Corte di Cassazione ha anche precisato che, in generale, il processo tributario fondato sulla diversa interpretazione di una norma di legge non contiene dati sensibili meritevoli di tutela, né rientrerebbe nelle materie c.d. “delicate” previste dalla disciplina per la protezione dei dati personali.

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Il Caso

L’Ufficio territoriale di Padova ha emesso nei confronti del Notaio e delle parti di un contratto di compravendita un avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. L’atto di compravendita aveva ad oggetto il trasferimento di una porzione di fabbricato rappresentato da un’abitazione e da due pertinenze, ovvero un garage e un lastrico solare. Le maggiori imposte sono state contestate non ritenendo, l’Ufficio, che il lastrico solare potesse rientrare tra le pertinenze, con la conseguenza che è preclusa l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista dall’art. 1 nota II-bis della prima parte Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (“TUR”).

Il Notaio e le parti hanno impugnato l’avviso di liquidazione sostenendo che il lastrico solare debba considerarsi pertinenza ai sensi della predetta disciplina del TUR. Il ricorso è stato accolto all’esito del primo grado di giudizio ma la relativa sentenza è stata riformata completamente dalla CTR del Veneto. Secondo i giudici di appello, l’aliquota agevolata non poteva applicarsi al lastrico solare, non essendo incluso tra le pertinenze di un fabbricato secondo la disciplina fissata dal TUR. Avverso la predetta sentenza le parti soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, con contestuale istanza per l’oscuramento dei dati personali ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 196/2003.

La pronuncia

La Suprema Corte si è pronunciata in via preliminare sull’istanza di oscuramento dei dati personali richiamando la disciplina fissata dall’art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003. In base alla stessa disposizione di legge: “l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con istanza depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede, e prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento”. La suddetta norma non specifica quali siano i motivi legittimi, dovendosi individuare gli stessi in relazione ai principi generali dell’ordinamento, operando un bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il generale principio di conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze.

Per la Suprema Corte, quindi, una pronuncia su una domanda di oscuramento dei dati personali postula un’esplicita istanza delle parti, con indicazione dei motivi legittimi che la giustificano. A parere della Corte, tuttavia, ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie per cui la stessa non è stata ritenuta meritevole di accoglimento.

La Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno anche precisare come il processo tributario fondato sulla interpretazione di una norma tributaria non contenga dati sensibili né possa rientrare tra le materia c.d. “delicate” previste dalla disciplina per la protezione dei dati personali. Sul punto ha precisato che non essendovi l’imputazione di un illecito, non vi sarebbe neanche un rischio reputazionale delle parti.

Infine, la Suprema Corte si è pronunciata nel merito del caso sottoposto alla sua attenzione, rilevando che il lastrico solare deve intendersi ricompreso tra le pertinenze dell’immobile destinate al servizio e ornamento dell’abitazione oggetto di cessione. Di conseguenza, può beneficiare dell’aliquota agevolata ai fini dell’imposta di registro, come previsto dalla nota II-bis all’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986.

La pronuncia in commento si rivela di particolare interesse con riferimento al diritto all’oscuramento dei dati contenute nelle sentenze. Queste ultime, come noto, sono documenti pubblici in virtù della previsione dell’art. l’art. 743 c.p.c. secondo cui “Qualunque depositario pubblico , autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo ”, norma che attribuisce ad ogni cittadino il diritto di avere piena conoscenza degli atti giudiziari. Il principio di pubblicità, infatti, regge ogni attività della Pubblica Amministrazione e quindi anche l’adozione degli atti giudiziari, salvo divieti espressamente previsti dalla legge.

Appare criticabile, infine, la posizione del Giudice di legittimità quando ritiene non tutelabili, ai fini della privacy, i dati di un processo tributario se quest’ultimo verte sull’interpretazione di una norma di legge, non potendosi far valere in tal caso il diritto di oscuramento. Al riguardo, si è dell’opinione che l’esistenza di un contenzioso tributario con l’Amministrazione finanziaria non esclude un danno reputazionale per il contribuente coinvolto, in termini di potenziale evasione riferibile a quest’ultimo. E ciò a prescindere dal fatto che lo stesso processo abbia ad oggetto o meno l’interpretazione di una norma di legge.

F.D.D.D.

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